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Non
si tratta di una discrasia concettuale anche se tra le "attività
di recupero" figurano proprio la "verifica
di funzionalità e ricarica del toner, dell'inchiostro
o del nastro inchiostrato" cioè proprio
quelle attività che consentono il riempimento dell'imballaggio
affinché lo stesso sia " reimpiegato per un
uso identico a quello per il quale è stato concepito".
Un imballaggio diventa rifiuto di imballaggio " quando
cessa di essere reimpiegato per un uso identico a quello
per il quale è stato concepito" L'articolo 35,
comma 1, lett. h - Dlgs 22/1997 definisce il "riutilizzo"
come "qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio
concepito e progettato per poter compiere, durante il suo
ciclo di vita un numero minimo di spostamenti o rotazioni
e riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a
quello per il quale è stato concepito, con o senza
supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che
consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale
imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio
quando cessa di essere reimpiegato" e come tale quindi
deve essere considerato come rifiuto non pericoloso,
come anche la definizione contenuta nell'articolo 3,comma
5, della direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e relativi
rifiuti.
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LA
LEGGE
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La normativa
che regolamenta l'attività di Raccolta, Trasporto,
Stoccaggio e Riciclaggio di supporti di stampa esausti
comprende direttive Europee, Nazionali e Regionali.
Il decreto legislativo del Ministro E. Ronchi e i
successivi decreti applicativi stanno cercando di
riordinare questo settore. La normative attuale definisce,
che le cartucce per stampanti esauste sono da considerarsi
come RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO che può
essere avviato al recupero.
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RIFERIMENTI
NORMATIVI VIGENTI
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Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (cosiddetto
"Decreto Ronchi") - Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi
e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio
Il Decreto Ronchi è stato successivamente modificato
ed integrato dal:
Dlgs
8 Novembre 1997, n.389 (cd."Ronchi bis");
Legge
9 Dicembre 1998, n.426 recante "Nuovi
interventi in campo ambientale" (nota come legge
Ronchi ter");
Legge
23 Dicembre 1999, n.488 (legge Finanziaria
2000-articolo 33- TARSU), che ha ulteriormente prorogato
(il primo rinvio è avvenuto ad opera della Legge
426/1998) il termine per l'entrata in vigore del sistema
tariffario per la gestione dei rifiuti urbani, previsto
dagli articoli 49 e seguenti del Dlgs 22/1997;
Legge
23 Marzo 2001, n.93 ("Disposizioni in
campo ambientale"), che ha introdotto rilevanti
novità in tema di: bonifiche dei siti inquinati;
terre di scavo e materiali vegetali; raccolta differenziata;
contributo per lo smaltimento; sanzioni per il traffico
illecito dei rifiuti;
Decreto
legge 16 Luglio 2001, n. 286 (convertito
nella Legge 335/2001), che ha prorogato l'addio alla
discarica previsto dall'articolo 5, comma 6 del "Decreto
Ronchi", stabilendo che i rifiuti diversi dagli
inerti e da quelli pre-trattati potranno continuare
ad andare in discarica fino all'emanazione delle norme
tecniche;
Decreto
Legge 28 Dicembre 2001, n.452, convertito
con modifiche nella legge 27 Febbraio 2002, n.16, che
ha inserito il Cdr (combustibile derivato da rifiuti)
tra i rifiuti speciali elencati nell'articolo 7, comma
3 del "Ronchi";
Legge 21 Dicembre
2001, n.443 (cd. "Legge Lunardi")-Delega
al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilascio
delle attività produttive;
Legge
28 Dicembre 2001, n.448 (legge Finanziaria
2002) che:
-con una modifica dell'articolo 19, comma 4, obbliga
le Regioni ad adottare norme per l'utilizzo da parte
degli uffici pubblici di una quota del 30% minimo di
materiali riciclati in relazione al loro fabbisogno
annuo di manufatti e beni;
-con una modifica all'articolo 41, comma 2, lettera
E) del "Ronchi" stabilisce invece aggiustamenti
sulla ripartizione del contributo ambientale per gli
imballaggi.
Decreto
legge 7 Marzo 2002, n.22, convertito con
modifiche nella Legge 6 Maggio 2002, n.82, che con la
modifica degli aricoli 7 e 8, autorizza la combustione
del coke da petrolio ("pet coke") in impianti
di combustione con potenza superiore ai 50 Mw;
Legge
1 Marzo 2002, n.39 (legge Comunitaria 2001)
che, con la modifica dell'articolo 53, amplia la fattispecie
del reato di traffico illecito di rifiuti;
Direttiva
Min. Ambiente 9 aprile 2002, recante le prime
istituzioni ufficiali per l'applicazione del nuovo CER
in attesa di un apposito decreto che modifichi tecnicamente
l'attuale assetto del "Ronchi";
Legge
31 Luglio 2002, n.179 (Collegato ambientale
alla legge Finanziaria 2002, Legge 448/2001), che ha
apportato rilevanti modifiche per quanto attiene: ai
residui alimentari (che escono dal regime dei rifiuti);
agli obblighi e diritti delle PA; alla disciplina del
Conai e dei consorzi di materiali; al regime dei rifiuti
sanitari;
Dl
8 Luglio 2002, n.138, convertito con modifiche
nella Legge 8 Agosto 2002, n.178, che non ha tecnicamente
modificato il testo del provvedimento ma introdotto
nell'ordinamento una interpretazione autentica della
definizione di "rifiuto" contenuta nell'articolo
6, comma 1, lettera A) del Dlgs 22/1997;
Legge
3 Febbraio 2003, n.14 (legge Comunitaria
2002), che ha introdotto novità sull'etichettatura
degli imballaggi (articolo 36, Dlgs 22/1997);
Dlgs
36/2003 (attuazione della direttiva 1999/31/Ce
relativa alle discariche di rifiuti) che ha abrogato
l'articolo 5, commi 6 e 6 bis,e l'articolo 28, comma
2, del Dlgs 22/1997 (relativi allo smaltimento).
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CIRCOLARI
ESPLICATIVE
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Circolare 4 agosto 1998, n.
812 (Istruzioni per la compilazione dei registri
di carico/scarico e dei formulari di accompagnamento
dei rifiuti trasportati).
Circolare
28 giugno 1999 (Chiarimenti interpretativi
in materia di definizione di rifiuto).
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